Ormai a tutti gli Psicologi dovrebbe essere arrivato a casa il kit per la votazione del referendum per riformare gli articoli 1, 5 e 21 del nostro Codice deontologico.
Riassumo brevemente i tre punti sui quali siamo chiamati a votare:

Articolo 1

[testo attuale] Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza, e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.
[testo aggiunto] Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

Articolo 5

[testo attuale] Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione [testo cancellato] professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera, [testo aggiunto] e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.

Articolo 21

[testo attuale] Lo psicologo, a salvaguardia dell’utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche. È fatto salvo l’insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche.
[testo proposto] L’insegnamento dell’uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave.
Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all’attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all’esercizio di attività caratteristiche dello psicologo.
Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici.
È fatto salvo l’insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. E’ altresì fatto salvo l’insegnamento di conoscenze psicologiche.

Diciamolo sinceramente: degli articoli 1 e 5 non importa niente a nessuno. Non se ne trova quasi traccia nei blog e nei siti. Se al posto del testo attuale avessero proposto di mettere la prima pagina del ricettario della Clerici sarebbe passato inosservato.
La vera battaglia è tutta concentrata sull’articolo 21.

Perché votare per gli articoli 1 e 5?

Io penso che aver introdotto nel Codice una annotazione esplicita alle prestazioni tramite i nuovi media (ci si riferisce soprattutto a Skype, Facebook e G+, ma a breve riguarderà anche le app per smartphone o i google glass) sia molto importante perché fa uscire dalla clandestinità la “psicologia on-line” e pone termine all’annosa questione del:

“È giusto o sbagliato erogare prestazioni tramite internet?”

In concreto non cambia nulla: nell’art. 1 non viene spiegato come e a quali condizioni operare con i nuovi media. Lascia tutte le questioni pratiche aperte: quanto far pagare per queste prestazioni? Che tipo di setting è più opportuno? Quali strumenti sono idonei e quali no (ad esempio, una psicoterapia via Wathsapp è pensabile?). Come prevenire eventuali abusi (tipo registrazioni delle sedute, presenza di terzi al di fuori del campo visivo della webcam etc.)? Come conservare i dati?
Prima che inizino a circolare su Youtube le registrazioni delle nostre sedute da parte di qualche cliente scontento sarebbe il caso di affrontare questi temi.

Lo stesso si può dire anche della riforma dell’art. 5: nel nuovo testo non viene detto niente di concreto, si tratta di una norma che l’Ordine è obbligato per legge ad includere nel proprio Codice Deontologico.
Bisogna capire, ad esempio, come deve essere acquisita la formazione continua, chi la erogherà, se avrà un costo o sarà gratuita, se alcune categorie (ad esempio chi è iscritto all’Albo ma non esercita la professione) saranno escluse etc.

La modifica degli artt. 1 e 5 apre il confronto su questi argomenti. Ecco perché credo sia importante votare a queste modifiche del Codice Deontologico.

Perché votare per l’articolo 21?

Dell’articolo 21 si è detto tantissimo. Anche troppo. Molti psicologi non si erano neppure accorti che esistesse l’articolo 21 prima dell’indizione del referendum.

A me ha colpito molto che sul tema dell’art. 21 si sia sollevato un polverone che ha reso inquinato il confronto. Personalmente trovo molto ipocrita (da parte di chi ne è consapevole) e molto puerile (da parte di chi è inconsapevole) l’argomentazione del tipo

Ti do una pistola, ti insegno ad usarla, ti dico come centrare il cuore di un uomo, ma mi raccomando non sparare

Io credo che se insegni ad uno a mirare al cuore e poi quello uccide tuo figlio devi assumerti una percentuale di colpa. Del resto, non nascondiamoci dietro a un dito con arringhe spassionate e citazioni colte. La teoria la conosciamo tutti: i counselor sono persone che acquisiscono maggiori capacità comunicative; i grafologi fanno solo descrizioni dello scrivente e i mediatori familiari facilitano solo le separazioni e i divorzi. Ma poi nella realtà (basta anche una ricerchina su Google) conosciamo tutti counsellor che fanno sedute di sostegno psicologico o di psicoterapia, grafologi che stilano valutazioni psicodiagnostiche e mediatori familiari che fanno terapia di coppia.

Io di casi così ne conosco parecchi. E ho sempre chiesto alle vittime di denunciarli e di scrivere una segnalazione all’Ordine degli Psicologi in modo che poi si costituisca parte lesa.

E qui il primo inganno: la riforma dell’art. 21 del Codice Deontologico non serve a punire le persone che delinquono. Se violi una legge dello Stato, è lo Stato che ti condanna e ti punisce. Non l’Ordine.

Un secondo inganno è quello di chi crede che votando Sì per la riforma dell’art. 21 i counsellor, i grafologi, i pedagogisti clinici, i consulenti ipnotisti, i coach, i mediatori familiari, gli operatori olistici etc. che abusano della professione di Psicologo non continueranno ad abusare della nostra professione. Il Codice deontologico vale solo per chi è iscritto all’Albo degli Psicologi.

Cosa trama chi è a favore della riforma dell’art. 21?

È curioso che proprio noi psicologi abbiamo trascurato le fantasie implicite (dovrebbe essere il nostro pane quotidiano). Facendo una generalizzazione piuttosto grossolana, possiamo dire che chi vota Sì è convinto che chi vota No voglia difendere il proprio orticello a scapito della professione. E chi vota no? Cosa pensa di quelli che votano Sì?

Gli psicologi che non lavorano nella formazione di non-psicologi di sicuro non votano No per interesse personale (ammenoché  non sperino di lavorarci prima o poi). Ma allora perché provano astio verso il Sì?

Sempre generalizzando in modo oscenamente grossolano, io credo che pensino implicitamente che chi vota Sì odia i counsellor. La tutela dei pazienti e della professione non c’entra niente: votano sì perché detestano tutti i non psicologi. Un po’ come i tifosi di squadre di calcio avverse. O i razzisti.

Non nascondiamoci dietro un dito: come è vero che molti di quelli che votano No lo fanno per non farsi toccare il portafogli, fregandosene se ciò procura danno a tutta la categoria e ai poveri clienti, così in alcuni paladini del Sì va riconosciuto un certo spirito da stadio. Del resto siamo italiani, e noi italiani dai tempi dei guelfi e ghibellini abbiamo sempre detestato la fazione avversa “di pancia”.

Un altro pensiero irrazionale implicito è che chi vota per il Sì non vuole che i colleghi abbiano lavoro. Assurdo, è chiaro. Se non foste psicologi vi spiegherei che questi pensieri assurdi caratterizzano l’ideazione di tutti quelli che varcano lo studio di uno psicoterapeuta o di uno psichiatra, ma non c’è bisogno che ve lo spieghi.

In conclusione: votate e attenti a non pervenire

Esprimersi con il voto è un dovere etico. Gli psicologi italiani invece sono allergici al voto. Un po’ perché, come ho sottolineato, sono italiani (e sappiamo che l’astensionismo fa parte della cultura dell’italiano medio) un po’ perché sono psicologi e, spiace dirlo, ma è un fatto noto a tutti che la nostra categoria è connotata più dalle divisioni, dai distinguo, dai personalismi e dalle contrapposizioni che dal corporativismo.

Non avete scuse: la votazione è tramite busta preaffrancata. non vi costa niente, neppure la benzina o il biglietto dell’autobus, vi richiede solo 30 secondi per tracciare tre X e qualche minuto per informarvi su ciò che votate.

L’Ordine, anche questo spiace dirlo, ha agito in modo dilettantesco e raffazzonato. Ha avvertito del referendum ad aprile, ha promesso il kit in una imprecisata “fine di Maggio”, per diverse settimane il link al testo della modifica degli articoli non ha funzionato, il kit è arrivato nella prima settimana di giugno e, ciliegina sulla torta, a pagina 9 viene sottolineato che

Ricorda che saranno ritenuti validi i voti pervenuti entro e non oltre le ore 12 del 28 Giugno 2013

Pervenuti? Ma dico, scherziamo? Io posso sapere con certezza quando lo imbuco, non quando perviene! In tutti i concorsi, le domande e le procedure a mezzo posta del mondo “fa fede la data del timbro postale”. Possibile che i dipendenti dell’Ordine non abbiamo mai letto la scritta “farà fede la data del timbro postale”?

E se per qualche strano motivo ritengono così fondamentale essere tassativi non solo sul giorno ma addirittura sull’ora di ricezione (le 12! non un minuto dopo, mi raccomando), allora perché non hanno predisposto una ricevuta di ritorno? Chi mi garantisce che il mio voto è pervenuto? E chi mi garantisce che sia pervenuto entro le ore 12?

Mi raccomando: io vi invito a votare tre Sì, ma qualunque sia la vostra opinione: votate e attenzione a pervenire!


dr Christian Giordano

Psicologo Psicoterapeuta, mi occupo principalmente di terapia di Coppia e terapia Sessuale. Esperto in psicodiagnosi e grafologia. Appassionato di saggistica, neuroscienze e letteratura, in particolare filosofia, narrativa, fantascienza e fantasy. Linux user. → Scrivimi per info e consulenze private in studio e via Skype.